Diritti e tutele

ADHD e patente di guida in Italia: cosa dice la legge, cosa chiede la visita, cosa cambia con i farmaci

Chi riceve una diagnosi di ADHD da adulto, o sta pensando di chiederla, prima o poi arriva a questa domanda: mi tolgono la patente. È una paura comprensibile, e in rete trova quasi solo forum, gruppi Facebook e pagine di altri paesi. Questa guida mette in fila quello che dicono i testi italiani: l’articolo 119 del Codice della Strada, l’allegato III sui requisiti psicofisici, il certificato anamnestico, il ruolo della Commissione Medica Locale, la posizione dei foglietti illustrativi dei farmaci e le regole sulle sostanze. Con i limiti dichiarati: la valutazione la fa un medico, caso per caso.

Risposta rapida

Sì, con l’ADHD si può prendere e rinnovare la patente. Il Codice della Strada e l’allegato III sui requisiti minimi di idoneità non nominano l’ADHD: la legge ragiona per condizioni funzionali, non per diagnosi.

  • Il criterio della legge: l’articolo 119 esclude chi ha una condizione «tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore». È una valutazione sul singolo, non un elenco di malattie.
  • Chi decide: nella maggior parte dei casi il medico monocratico della visita. La Commissione Medica Locale entra quando gli accertamenti fanno sorgere dubbi, o per le patenti professionali.
  • I farmaci: nessun principio attivo è vietato per nome. L’allegato III parla di abuso o uso abituale di medicinali in quantità tale da influire sulla guida.
  • Il punto pratico: quello che sposta l’esito è la documentazione. Una relazione specialistica recente vale più di qualsiasi spiegazione a voce.
calendar_today 6 settembre 2026 schedule 14 min di lettura verified Fonti normative verificate
Volante visto dal posto di guida, con le chiavi dell’auto e una tessera plastificata in bianco appoggiate sul cruscotto
Luca Ferretti

Luca Ferretti

Divulgatore scientifico · redazione Test ADHD Italia

Disclaimer: questo articolo ha scopo informativo e non è una consulenza legale né un parere medico. Riporta il contenuto di norme nazionali italiane e di documenti pubblici, con i link alle fonti. L’idoneità alla guida la valuta il medico competente o la Commissione Medica Locale, sul singolo caso e sulla documentazione presentata: nessuna pagina web può dirti se puoi guidare. Per la terapia in corso il riferimento è lo specialista che l’ha prescritta.

Alla Commissione Medica Locale serve una diagnosi messa per iscritto da uno specialista, non un racconto. GAM Medical fa la valutazione in privato e online, con psichiatri che seguono anche la terapia nel tempo. Il primo colloquio informativo dura 10 minuti, è gratuito e non impegna a niente. Prenota il colloquio →

Con l’ADHD si può prendere la patente

Sì, con l’ADHD si può prendere e rinnovare la patente di guida in Italia. La norma non nomina l’ADHD: nel Codice della Strada e nell’allegato III sui requisiti minimi di idoneità non esiste un elenco di diagnosi vietate, esiste un criterio funzionale sulla capacità di guidare in sicurezza.

Da qui due conseguenze opposte: nessuno può dirti che la patente ti spetta di meno perché hai una diagnosi, ma senza un elenco non c’è nemmeno un automatismo protettivo, e quello che succede dipende da come il caso viene documentato.

Gli esiti possibili sono tre: rinnovo ordinario, richiesta di una relazione specialistica, invio alla Commissione Medica Locale, che spesso concede l’idoneità con validità più corta. Nessuno dei tre è un gradino verso il ritiro.

Cosa dice il Codice della Strada: articolo 119 e allegato III

Il perno è l’articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il comma 1 dice che non può ottenere la patente «chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore». La formula chiave è tale da impedire: non basta avere una condizione, deve impedire la guida sicura.

Il comma 2 stabilisce chi fa l’accertamento (l’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente o gli altri medici abilitati elencati dalla norma), il comma 3 impone che risulti da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida, il comma 4 elenca i casi in cui la competenza passa alle Commissioni Mediche Locali.

I requisiti veri stanno nell’allegato III del D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, che ha riscritto i «requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore». L’allegato divide i conducenti in due gruppi: il gruppo 1 comprende AM, A, A1, A2, B1, B e BE, la patente che ha quasi tutti; il gruppo 2 comprende C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, cioè camion e autobus. Le sezioni rilevanti sono due: la lettera F, su sostanze psicotrope, stupefacenti e medicinali, e la lettera G, sulle turbe psichiche. Nessuna delle due nomina l’ADHD.

«Turbe psichiche gravi»: dove finisce l’ADHD

La sezione G.1, quella del gruppo 1, dice che la patente non è rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; da ritardo mentale grave; da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connesse con la personalità. Poi aggiunge una clausola di uscita: salvo che la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare, e salvo i casi che la commissione medica locale può valutare in modo diverso.

Due cose saltano all’occhio. L’aggettivo che ricorre è gravi: non si parla di disturbi psichiatrici in generale. E anche in quei casi la porta non è chiusa, perché il parere di un medico autorizzato e i controlli periodici riaprono la strada, con l’ultima parola alla Commissione Medica Locale. Lo stesso impianto torna nell’appendice II al titolo IV del D.P.R. 495/1992, che parla di turbe psichiche in atto e prevede che la validità della patente non superi i due anni.

Tradotto: un ADHD diagnosticato, seguito e compensato non è quello che la norma descrive. Un quadro con comorbilità scompensate può invece finire in una valutazione più attenta, e lì la differenza la fa la relazione dello specialista. Se non hai ancora un inquadramento, uno screening strutturato con questionari validati mette in ordine i sintomi prima di parlarne con un medico.

Il certificato anamnestico: cosa firma il medico

Il documento con cui la questione arriva sul tavolo si chiama certificato anamnestico. Lo compila un medico, di norma il curante, e serve a chi poi esegue la visita di idoneità. Non è un modulo che riempi tu: è un atto medico, firmato sulla base di quello che risulta.

Il modello non è identico in tutta Italia, e conviene chiedere alla propria ASL. Le voci ricorrenti nei moduli in uso sono però le stesse: malattie cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie neurologiche, disturbi psichiatrici con eventuali ricoveri o trattamenti, terapie con psicofarmaci, uso di stupefacenti, abuso di alcol.

Due cose vanno dette insieme. La prima, netta: la presenza di una voce nel certificato non equivale a un diniego, perché segnalare una condizione serve a indirizzare la valutazione, non a chiuderla. La seconda, onesta: quanto peso dare a una diagnosi di ADHD è una scelta clinica del medico che firma, e la prassi non è uniforme. La mossa che sposta l’ago è portare qualcosa di leggibile: relazione dello specialista, criteri della diagnosi, terapia con dosaggio e data di inizio. Se la diagnosi non c’è ancora, la guida su come ottenerla in Italia spiega tempi, costi e specialisti.

Cosa succede se la diagnosi risulta

Se risulta che ho l’ADHD, cosa mi succede. Le possibilità sono tre.

Non succede niente. È quello che accade quando il quadro è documentato e stabile: il medico prende atto, allega, e la patente viene rilasciata o rinnovata con la scadenza ordinaria.

Ti viene chiesta documentazione. Il medico sospende il giudizio e chiede una relazione dello specialista su diagnosi, terapia e stabilità del quadro. Se ce l’hai già, si risolve in giorni. Se devi chiederla, si allunga di settimane.

Vieni inviato in Commissione Medica Locale. Succede quando gli accertamenti fanno sorgere dubbi, quando la terapia in corso rientra nella sezione F dell’allegato III, o per le patenti professionali. Lì la valutazione è collegiale, e l’esito frequente è un rilascio con validità ridotta.

Nessuna delle tre passa da un ritiro immediato della patente. E la patente e i riconoscimenti come la Legge 104 per l’ADHD o l’invalidità civile sono binari separati: un verbale INPS non toglie la patente, e non averlo non la garantisce.

Quando entra in gioco la Commissione Medica Locale

Le Commissioni Mediche Locali sono organismi costituiti dalle Regioni. Il comma 4 dell’articolo 119 elenca i casi di loro competenza: mutilati e minorati fisici; soggetti oltre i 65 anni titolari di alcune categorie; su richiesta del prefetto; quando gli accertamenti clinici fanno sorgere dubbi sull’idoneità; i diabetici per le patenti C, D, CE, DE e sottocategorie.

Per chi ha l’ADHD la voce che conta è quella sui dubbi. Non è un giudizio sulla persona: è la norma che sposta la decisione a un collegio, che può avvalersi di consulenza specialistica presso strutture pubbliche. L’unica variabile che controlli è la cartella che ti porti dietro:

  • Relazione dello specialista che ha fatto la diagnosi (psichiatra, neuropsichiatra o psicologo clinico), recente e con i criteri usati.
  • Esiti dei test del percorso diagnostico: DIVA-5, ASRS, CAARS, BRIEF-A, eventuali valutazioni neuropsicologiche.
  • Terapia in corso: farmaco, dosaggio, data di inizio, piano terapeutico AIFA, e una riga dello specialista sulla stabilità del quadro.
  • Documentazione delle comorbilità: ansia, depressione, disturbi del sonno. Certificate per iscritto, non riferite a voce.
  • Storia di guida: patente in corso di validità, eventuali sinistri, anni di guida senza problemi.
  • Certificato anamnestico del curante e i documenti richiesti dalla sede.

Il punto delicato è il primo: molti adulti arrivano alla visita con un sospetto e nessuna carta, perché la diagnosi in età adulta ha liste di attesa lunghe.

Serve una diagnosi scritta, e serve prima della visita

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Quattro situazioni concrete a confronto

La normativa è la stessa per tutti, ma il percorso pratico cambia.

SituazioneCosa serveChi decide
Prima patente (esame, gruppo 1) Certificato anamnestico e visita di idoneità. Con una diagnosi documentata, la relazione dello specialista Il medico abilitato indicato dall’art. 119 comma 2. Passa alla CML solo se emergono dubbi
Rinnovo con diagnosi già nota Documenti del rinnovo ordinario, più relazione specialistica aggiornata sulla stabilità del quadro Il medico della visita, che può inviare in CML se il caso non è definibile
In terapia con stimolanti (metilfenidato, lisdexamfetamina) Prescrizione, piano terapeutico AIFA, dichiarazione dello specialista su dosaggio e tollerabilità CML, per la sezione F.2.1 dell’allegato III. Esito frequente: idoneità con validità ridotta
Patente professionale C, D e derivate (gruppo 2) Documentazione clinica completa e, di norma, valutazione specialistica dedicata CML, con metro più severo. Nei casi che rientrano nelle sezioni F e G la validità non supera i due anni

Sull’ultima riga serve una nota. L’allegato III, per il gruppo 2, chiede alla commissione di valutare «con estrema severità i rischi o pericoli addizionali»: non è una preclusione, è un metro diverso. Chi guida per mestiere e teme ricadute sull’occupazione trova le tutele su quel fronte nella guida sulle categorie protette e il collocamento mirato.

Metilfenidato, lisdexamfetamina, atomoxetina: cosa dicono i foglietti

Nessuno di questi farmaci è vietato alla guida per nome, e i foglietti illustrativi non dicono «non guidare».

Per il metilfenidato, principio attivo di Ritalin e Medikinet, la scheda tecnica indica che il farmaco «può causare capogiri, torpore e disturbi visivi, incluse difficoltà nella messa a fuoco, diplopia e visione offuscata», che può avere un effetto moderato sulla capacità di guidare, e che i pazienti vanno avvisati e, se quegli effetti compaiono, devono evitare la guida. È un’avvertenza condizionale: riguarda chi li ha, non chiunque assuma il farmaco.

La lisdexamfetamina è un profarmaco che l’organismo converte in destroamfetamina, autorizzato in Italia solo di recente: come raccontiamo nella scheda su Vyvanse ed Elvanse, autorizzato non vuol dire ancora sullo scaffale. Per l’atomoxetina, non stimolante, il profilo è diverso: fra gli effetti riportati ci sono stanchezza e sonnolenza in alcune persone, insonnia in altre, come spiega la scheda su atomoxetina e Strattera.

Il criterio della legge non è il nome del farmaco. La sezione F.2.1 dell’allegato III dice che la patente non va rilasciata né rinnovata a chi «abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida», e demanda la valutazione alla Commissione Medica Locale. Le espressioni che pesano sono abusi e influenza sull’abilità alla guida: una terapia prescritta e monitorata è un’altra cosa, ed è per questo che una relazione su dosaggio e tollerabilità vale più di qualsiasi discussione allo sportello.

Guidare in terapia: il nodo dell’articolo 187

C’è una seconda paura, più concreta: un controllo su strada. Qui la norma non è più l’articolo 119 ma l’articolo 187, che la legge 25 novembre 2024, n. 177 ha riscritto. Nella versione in vigore punisce chi «guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», con ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da uno a due anni. Rispetto al testo precedente è caduto il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica.

La questione è arrivata alla Corte costituzionale, che con la sentenza n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio 2026, ha dichiarato non fondate le censure ma ha imposto una lettura restrittiva: la norma è legittima a condizione di interpretarla nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione, con quantitativi idonei a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche. Sugli accertamenti, la direttiva dei Ministeri dell’Interno e della Salute dell’11 aprile 2025 (prot. n. 11280) chiarisce che la presenza dei soli metaboliti inattivi non consente di attribuire uno stato di intossicazione in atto.

Per chi è in terapia il tema non è tecnico ma documentale. Il metilfenidato è una sostanza sottoposta a controllo ai sensi del Testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990): proprio per questo chi lo assume ha una prescrizione specialistica, una ricetta speciale non ripetibile e spesso un piano terapeutico AIFA. Sono le carte che rendono documentabile una terapia, e tenerne copia sul telefono costa niente. La singola situazione resta però materia da avvocato e medico legale.

Cosa dice la ricerca sul rischio alla guida

La domanda sotto tutte le altre è se l’ADHD renda davvero più pericolosi alla guida. La letteratura dice due cose insieme: il rischio di incidenti è più alto, e il trattamento farmacologico lo riduce in modo consistente.

Lo studio che ha spostato il dibattito è di Chang e colleghi, su JAMA Psychiatry nel 2014: 17.408 pazienti svedesi con ADHD seguiti dal 2006 al 2009 sui registri degli incidenti di trasporto gravi. Il rischio risultava più alto sia negli uomini (hazard ratio corretto 1,47) sia nelle donne (1,45). Il dato che conta arriva dopo: nei pazienti maschi i periodi in terapia si associavano a una riduzione del rischio del 58 per cento, e fra il 41 e il 49 per cento degli incidenti sarebbe stato evitabile con un trattamento continuativo. Nelle donne l’associazione non era statisticamente significativa.

Lo stesso gruppo ha replicato il disegno negli Stati Uniti nel 2017, sempre su JAMA Psychiatry: 2.319.450 pazienti dal 2005 al 2014, confrontando nella stessa persona i mesi con e senza farmaco. Il rischio risultava inferiore del 38 per cento negli uomini e del 42 per cento nelle donne, con stime fino al 22,1 per cento degli incidenti evitabili. Un terzo lavoro, di Liu e colleghi su Epidemiology and Psychiatric Sciences nel 2021, su 114.486 pazienti taiwanesi, aggiunge che il rischio si concentra nei quadri con comorbilità (epilessia, disturbo oppositivo provocatorio o della condotta, disabilità intellettiva).

Sono rischi di popolazione, non previsioni sul singolo. E raccontano una storia opposta alla paura più diffusa: nei dati la condizione associata al rischio più alto non è essere in terapia, è essere senza diagnosi. Se è il tuo caso, il passo utile è un profilo orientativo dei sintomi da portare a uno specialista.

Patente sospesa o sotto revisione

C’è infine chi arriva con un problema già aperto: una revisione disposta ai sensi dell’articolo 128 del Codice della Strada, o una sospensione. Il percorso è diverso, perché non è un rinnovo ma una verifica della permanenza dei requisiti, e la competenza è tipicamente della Commissione Medica Locale.

Due cose valgono comunque. Anche qui la documentazione clinica è la variabile che controlli, e una relazione specialistica su diagnosi, terapia e stabilità pesa più di tutto il resto. E le prassi cambiano da commissione a commissione, in tempi e durata della validità: la norma nazionale fissa i criteri, l’applicazione la fanno organismi locali. Per una situazione già contestata il supporto giusto non è una guida online ma un medico legale e, se serve, un avvocato.

Prima della commissione: capire dove sei oggi

La legge italiana non toglie la patente per una diagnosi di ADHD, e non la nomina neppure. Valuta la capacità di guidare in sicurezza, e lo fa su documenti. Chi ha una diagnosi e una terapia seguita si presenta con un quadro leggibile. Chi arriva con un sospetto e niente per iscritto lascia la valutazione all’impressione del momento.

Da qui l’ordine sensato delle mosse. Primo: capire quanto i sintomi pesano davvero, con strumenti strutturati invece che con i video che girano in rete. Secondo: arrivare a una valutazione specialistica che produca una relazione scritta. Terzo, solo dopo, affrontare la pratica della patente con quella relazione in mano. Il nostro percorso di screening gratuito serve al primo passo e a niente di più: non certifica, non diagnostica e non ha valore davanti a una commissione.

Un’ultima nota. Se stai rimandando la diagnosi per paura di perdere la patente, alla luce dei dati quel calcolo non torna: la condizione peggiore non è la terapia, è l’ADHD non trattato.

gavel Fonti

D.Lgs. 285/1992, art. 119, requisiti fisici e psichici per la patente (Normattiva). D.Lgs. 59/2011, allegato III, requisiti minimi di idoneità fisica e mentale, sezioni F e G (testo sul sito del Ministero dell’Interno). D.P.R. 495/1992, art. 320 e appendice II al titolo IV, requisiti psichici e durata della validità (testo dell’appendice).

Art. 187 del Codice della Strada, come modificato dalla legge 177/2024 (testo); Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2026, depositata il 29 gennaio 2026 (scheda); direttiva dei Ministeri dell’Interno e della Salute dell’11 aprile 2025, prot. n. 11280 (testo). D.P.R. 309/1990, testo unico stupefacenti. AIFA, riassunto delle caratteristiche del prodotto del metilfenidato (banca dati Medicinali).

Fonti cliniche da PubMed. Chang Z et al., Serious transport accidents in adults with ADHD and the effect of medication, JAMA Psychiatry 2014;71(3):319-25 (DOI 10.1001/jamapsychiatry.2013.4174); Chang Z et al., Association Between Medication Use for ADHD and Risk of Motor Vehicle Crashes, JAMA Psychiatry 2017;74(6):597-603 (DOI 10.1001/jamapsychiatry.2017.0659); Liu YC et al., Association of psychiatric comorbidities with the risk of transport accidents in ADHD and MPH, Epidemiol Psychiatr Sci 2021;30:e14 (DOI 10.1017/S2045796021000032).

Prima della visita, il primo passo è capire

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FAQ: ADHD e patente di guida

Chi ha l’ADHD può prendere la patente? expand_more
Sì. Né il Codice della Strada né l’allegato III del D.Lgs. 59/2011 nominano l’ADHD fra le condizioni che impediscono il rilascio della patente. L’articolo 119 esclude chi è affetto da una condizione «tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore»: è una valutazione funzionale sul singolo caso, non un elenco di diagnosi. Nella pratica la stragrande maggioranza degli adulti con ADHD prende e rinnova la patente come chiunque altro, in alcuni casi passando dalla Commissione Medica Locale.
Devo dichiarare l’ADHD al rinnovo della patente? expand_more
Il certificato anamnestico è un atto firmato da un medico, di solito il medico curante, e nei moduli in uso c’è una voce sui disturbi psichiatrici, sui ricoveri e sulle terapie con psicofarmaci. Non è un modulo che compili tu da solo: è il medico che raccoglie l’anamnesi e certifica. La strada sensata è parlarne con lui portando la relazione dello specialista, non decidere da soli cosa omettere. Una terapia in corso, comunque, emerge dalla ricetta e dal piano terapeutico.
Posso guidare se prendo metilfenidato? expand_more
Non esiste un divieto generale, e la risposta per il singolo caso spetta a chi prescrive. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto di Ritalin indica che il metilfenidato «può causare capogiri, torpore e disturbi visivi, incluse difficoltà nella messa a fuoco, diplopia e visione offuscata» e che può avere un effetto moderato sulla capacità di guidare: i pazienti vanno avvisati e, se questi effetti compaiono, devono evitare la guida. La valutazione va fatta con lo psichiatra che segue la terapia, soprattutto all’inizio e a ogni cambio di dose.
Il Ritalin è legale in Italia? expand_more
Sì, con la ricetta. Il Ritalin è un medicinale autorizzato in Italia, rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale in fascia A con piano terapeutico AIFA. Il metilfenidato è però una sostanza sottoposta a controllo ai sensi del Testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/1990), quindi la prescrizione passa da uno specialista e da una ricetta speciale non ripetibile. Procurarselo senza prescrizione, o assumerlo su indicazione di qualcun altro, è un’altra cosa e non è legale.
Quali farmaci possono non far rinnovare la patente di guida? expand_more
L’allegato III del D.Lgs. 59/2011 non elenca principi attivi. Al punto F.2.1 dice che la patente non va rilasciata né rinnovata a chi «abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida», e affida la valutazione alla Commissione Medica Locale. Il criterio è quindi l’abuso o l’effetto sulla guida, non il nome del farmaco: una terapia prescritta, dosata e seguita da uno specialista è una situazione diversa dall’abuso.
Con l’ADHD posso avere la patente professionale C o D? expand_more
Non c’è un divieto, ma il metro è più severo. Per il gruppo 2 (categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E) l’allegato III chiede alla Commissione Medica Locale di valutare «con estrema severità i rischi o pericoli addizionali» e prevede che, nei casi che rientrano nelle sezioni sulle turbe psichiche e sui medicinali, la validità della patente non possa superare i due anni. In concreto significa documentazione specialistica più solida e rinnovi più ravvicinati.

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